Statuto Sociale

ART. 1°) – COSTITUZIONE

E’ costituita con sede in Marsala, via Vito Falco n° 5 l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “CIRCOLO VELICO MARSALA “. I colori distintivi del Circolo Velico Marsala sono l’ azzurro e il rosso. Il suo guidone è costituito da un triangolo isoscele reso in movimento ed invergato su di un’asta. Il fondo è azzurro con al centro un cerchio rosso delimitato da una circonferenza bianca. Al centro del cerchio rosso ci sono due vele bianche sovrastate dalla scritta
in bianco Circolo Velico Marsala. L’Associazione è apolitica, apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro, anche in forme indirette. L’Associazione accetta le norme e le direttive del CONI, della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni Sportive. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2°) – FINALITA’

2.1 – L’Associazione si prefigge lo scopo di diffondere e promuovere lo sport della vela e potrà organizzare gare, manifestazioni sportive e culturali di ogni tipo. Inoltre, al fine di favorire i rapporti tra i soci, facilitare e rendere più completa e confortevole la partecipazione alla vita sociale, potrà incrementare la sua attività sportiva, culturale, educativa e ricreativa, anche con la gestione connessa di bar, ristorazione ed altri servizi inerenti l’attività sociale nella piena osservanza di tutte le norme vigenti.
2.2 – L’Associazione svolgerà la propria attività sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, alla quale aderisce e di cui accetta le norme ed i regolamenti.
2.3 – L’Associazione potrà realizzare tutte le iniziative utili allo sviluppo delle attività didattico-sportive ed alla elevazione morale e sociale della gioventù. Potrà realizzare e gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati. Centri di avviamento allo sport. Centri olimpia e corsi di formazione fisica e sportiva. Potrà inoltre attuare qualsiasi altra attività ed iniziativa per collaborare con gli organi dello stato, Regione ed Enti Locali.
2.4 – L’Associazione potrà realizzare tutte le iniziative utili allo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche nell’ambito delle Federazioni sportive e degli Enti Nazionali di Promozione sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti che ne disciplinano l’attività. Potrà infine sviluppare programmi tendenti alla divulgazione di altre discipline sportive.

ART: 3° – ORDINAMENTO FINANZIARIO

3.1 – L’Associazione trae i mezzi di funzionamento:
a) dalle quote di ammissione, dalle quote annuali e da rimborsi spese versati dai Soci.
b) da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati.
c) da eventuali donazioni e lasciti.
d) dai beni mobili ed immobili che comunque apparterranno all’Associazione.
e) dalle attività connesse alle finalità principali.
3.2 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3.3 – E’ sancita la in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte a favore di un componente del nucleo familiare. E’ altresì sancita la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

ART. 4°) – SOCI

4.1 – Sono ammessi all’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che possono contribuire al raggiungimento degli scopi che l’Associazione si propone. La frequenza dei locali sociali è riservata al socio, al coniuge ed ai figli sino alla maggiore età.
Possono inoltre frequentare i locali sociali, a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo e con la corresponsione di una quota da quest’ultimo determinata:
a) i figli del socio ( che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età) purchè non abbiano costituito un proprio nucleo familiare oppure non svolgano un’attività lavorativa retribuita:
b) gli altri congiunti che facciano parte del nucleo familiare del socio.
E’ esclusa l’ammissione dei Soci temporanei.
4.2 – I soci, che hanno diritto al voto, si distinguono in:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Onorari;
c) Soci Ordinari;
d) Soci Atleti;
e) Soci Allievi.
4.3 – Sono Soci Fondatori coloro che hanno firmato l’Atto Costitutivo.
4.4 – Sono Soci Onorari, tutti coloro i quali, per meriti personali, hanno dato lustro all’Associazione. Questi sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, hanno diritto al godimento di tutti i servizi e sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota sociale.
4.5 – Sono Soci Ordinari coloro che hanno richiesto di far parte dell’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo.
4.6 – Sono Soci Atleti coloro che hanno già frequentato i nostri corsi di vela per almeno tre anni e sono stati ritenuti elementi validi per lo sviluppo e la promozione di attività sociale e sportiva e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo.
4.7 – Sono Soci Allievi i giovani di età inferiore ai diciotto anni che si iscrivono ai corsi di vela indetti dal Circolo con le direttive delle competenti Federazioni; la loro qualifica cessa con la fine del corso.
4.8 – La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà inappellabilmente a scrutinio segreto e senza essere tenuto a motivare le proprie decisioni. Per l’ammissione a Socio devono essere privilegiati i possessori di barche a vela, coloro i quali sono in possesso dei requisiti testimonianti la loro pratica allo sport velico o altre eventuali discipline ed i soci atleti che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che, avendo svolto almeno tre anni di sport velico, siano ritenuti meritevoli. Le eventuali altre ammissioni di persone non in possesso dei requisiti privilegianti sopraindicati, non potranno superare il numero di otto ogni anno oltre al 50% dei soci dimissionari o radiati.
Il Socio ammesso si obbliga al rispetto ed alla scrupolosa osservanza di tutte le norme del presente Statuto ed a osservare i regolamenti sociali e quelli delle Federazioni a cui l’Associazione aderisce.
4.9 – Tutti i Soci maggiorenne in regola con i pagamenti, hanno diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali.
4.10 – La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione e per radiazione a causa del mancato pagamento per oltre quattro mesi di quanto dovuto o per gravi motivi che lo rendano indegno.
4.11 – Il Socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno. I nuovi Soci, esclusi i Soci onorari, i Soci Allievi e i Soci Atleti, devono versare all’atto dell’ammissione a Socio una quota d’ingresso determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Inoltre tutti i Soci esclusi gli onorari e quando previsto dal Consiglio Direttivo i Soci Atleti ed Allievi sono tenuti a versare una quota annuale e/o mensile.

ART. 5°) – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori;
e) Il Collegio dei Probiviri;
Le varie cariche elettive sono incompatibili tra loro.

ART. 6°) – ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 – L’Assemblea è l’organo sovrano e deliberante dell’Associazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è formata da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro Socio mediante semplice delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di due soci:
6.2 – Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
e) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
f) programmare secondo direttive di massima , l’attività dell’Associazione;
g) decidere su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai Soci e poste in ordine del giorno;
h) compiere quant’altro previsto dalla legge o dal presente statuto.
6.3 – Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria del Soci:
a) deliberare le modifiche dello Statuto;
b) nominare in caso di scioglimento dell’Associazione i liquidatori;
c) determinare la destinazione dei beni residuati dalla liquidazione.
6.4 – L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Viene convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità e quando sia presentata allo stesso richiesta motivata da parte di almeno un decimo dei soci.
6.5 – La convocazione dell’Assemblea è fatta dal presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato per lettera e/o affisso almeno venti giorni prima della data di convocazione nei locali Sociali. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’orario di convocazione in prima ed, ove occorra, in seconda convocazione, che può essere fissata dopo non meno di un’ora dalla prima. Tutte le decisioni prese in sede assembleare dovranno essere affisse nei locali sociali affinché tutti i Soci anche non presenti all’Assemblea ne possano prendere visione. Le deliberazioni dell’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza anche mediante delega di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentanti.
6.6 – Un segretario, di volta in volta eletto dall’Assemblea, redigerà il verbale di ciascuna riunione e lo sottoscriverà unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 7°) – CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti, compreso il presidente, eletti dall’Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio dovrà provvedere alla sua integrazione con il primo o i primi dei non eletti in sostituzione del o dei Consiglieri dimissionari o che non possono continuare a svolgere l’incarico. La prima Assemblea ratificherà o meno tale chiamata. Il cooptato, dopo la ratifica, resta in carica sino alla scadenza dei Consiglieri originariamente eletti. Se per qualsiasi causa, viene meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si dovrà senza indugio convocare l’Assemblea perché questa provveda alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
7.2 – Il Consiglio Direttivo, oltre quanto specificatamente attribuitogli dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione ad eccezione di ciò che dal presente Statuto o dalla legge è riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

  • Il Vice Presidente;
  • Il Direttore Sportivo;
  • Il Tesoriere;
  • Il Segretario;
  • Il Responsabile dell’Ufficio Stampa;
  • Il Responsabile del Patrimonio;

7.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce abitualmente ogni mese ed ogni volta che il Presidente o un terzo del Consiglio stesso lo ritenga necessario.
7.4 – Spetta al Consiglio Direttivo:
a) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2° del presente Statuto fatta eccezione dei punti 2.3 e 2.4 demandati all’Assemblea.
b) predisporre i bilanci dell’Associazione da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea;
c) dare parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente o dall’Assemblea dei Soci;
d) determinare l’importo delle quote di ammissione, annuali e dei rimborsi per spese comuni.

ART. 8°) – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l’Associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento. Il Presidente e convoca e presiede l’Assemblea dei Soci. Nel caso di dimissione del Presidente, il Vice Presidente convocherà l’Assemblea per l’elezione dello stesso che resterà in carica fino alla fine dell’originario periodo di carica del Consiglio Direttivo.

ART. 9°) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

9.1 – Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ogni tre anni, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
I revisori dovranno essere scelti tra i Soci e sono rieleggibili, tale scelta verrà meno qualora la legge imponga la scelta nel relativo albo dei Revisori.
9.2 – Le funzioni di controllo dell’attività amministrativa dell’Associazione spettano al Collegio dei revisori dei conti, il quale in qualsiasi momento può precedere a controlli sia amministrativi che di cassa e deve relazionare all’Assemblea sulla regolarità amministrativa e sui bilanci annuali.

ART.10°) – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall’Assemblea, tra i Soci, avuto riguardo alle particolari qualità morali che si addicano alle funzioni cui vengono preposti.
Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei probiviri decide, su proposta a parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di sei mesi;
d) radiazione;
Avverso i procedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L’Assemblea si deve tenere entro trenta giorni dal deposito del reclamo. L’Assemblea decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti l’Autorità Giudiziaria.

ART. 11°) – BILANCIO

11.1 – L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il bilancio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno venti giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
11.2 – E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie.

ART. 12°) – RAPPORTI NEI CONFRONTI D’ ALTRI SOCI

L’Associazione potrà ammettere nel complesso sportivo i soci di altre associazioni consorelle in possesso di valida tessera rilasciata dalle Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Sportiva a cui i soci aderiscono.

ART. 13°) – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

13.1 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea Straordinaria dei Soci all’uopo convocata, con le modalità previste dal presente Statuto.
13.2 – L’Assemblea nominerà due o più liquidatori.
13.3 – In caso di scioglimenti per qualsiasi causa dell’ Associazione, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662 del 23/12/1996 (art. 3 comma 190) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14°) – DISPOSIZIONI FINALI

I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le loro eventuali questioni con l’Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’Associazione e i Soci, saranno sottoposte al giudizio del collegio dei Probiviri. In caso che in nessun modo la controversia stessa potrà essere sottoposta al giudizio del competente Organo federale. Per quant’altro non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche che non hanno finalità di lucro e quelle delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti Nazionali di promozione Sportiva a cui l’Associazione aderirà.